Manutentore antincendio qualificato: come verificarlo (obbligo dal 26 settembre 2026)

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Dal 26 settembre 2026 i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio devono essere eseguiti da un manutentore antincendio qualificato, cioè un tecnico in possesso dell’attestato di qualificazione rilasciato dai Vigili del Fuoco, oppure da un tecnico che rientra nel regime transitorio introdotto dal DM 22 settembre 2026.

 

La novità interessa anche chi affida il lavoro. Aziende, amministratori, negozi, scuole e strutture ricettive hanno tutto l’interesse a verificare che il tecnico sia abilitato per lo specifico impianto su cui interviene. In questo articolo riportiamo la procedura di verifica passo per passo, il ruolo del committente e una checklist operativa. Per approfondire gli attestati IRAI ed EVAC è disponibile la nostra guida sui patentini antincendio.

Cosa è cambiato e il nuovo regime transitorio

Il 25 settembre 2026 si è chiuso il periodo transitorio previsto dal DM 1 settembre 2021 (Decreto Controlli) e prorogato dal DM 15 luglio 2025. Con il DM 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, è stato però introdotto un nuovo regime transitorio: i tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono continuare a svolgere controlli e manutenzioni sulle tipologie di presidi oggetto dell’istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.

In pratica oggi possono operare due figure: il tecnico già in possesso dell’attestato di qualificazione e il tecnico che ha presentato l’istanza nei termini ed è in attesa della valutazione. Le indicazioni applicative dei Vigili del Fuoco possono aggiornare ulteriormente il quadro, quindi è opportuno verificarle al momento dell’affidamento.

Prima della verifica: conoscere i presidi presenti

Per controllare il manutentore occorre prima sapere su quali presidi deve intervenire. Le categorie previste dalla normativa sono diverse, tra cui gli impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI, categoria P.5), i sistemi di evacuazione vocale (EVAC, categoria P.6), gli estintori, le reti idranti e gli impianti di spegnimento, le porte e serrande tagliafuoco e gli evacuatori di fumo e calore. L’elenco dei presidi presenti è riportato nel registro antincendio o nell’ultimo rapporto di manutenzione.

La qualificazione è legata al singolo presidio. Un tecnico qualificato per gli estintori non è automaticamente abilitato a intervenire su una centrale di rivelazione fumi o su una rete idranti. In un edificio con più impianti può quindi servire più di un tecnico, o una ditta con personale qualificato su tutti i presidi presenti.

Come verificare se il manutentore antincendio è qualificato

La verifica richiede pochi minuti ed è consigliabile farla prima del prossimo intervento programmato.

  1. Richiedere i nominativi. La ditta deve comunicare i nomi dei tecnici che entreranno nella struttura.
  2. Richiedere l’attestato di qualificazione o gli estremi dell’istanza. Il tecnico qualificato possiede un attestato di qualificazione rilasciato dai Vigili del Fuoco, con QR code; il tecnico in regime transitorio deve poter indicare gli estremi dell’istanza presentata entro il 25 settembre 2026.
  3. Controllarne l’autenticità. Il QR code permette la verifica immediata; in alternativa si possono consultare gli elenchi dei tecnici qualificati messi a disposizione dai Vigili del Fuoco sul portale Corpo Digitale.
  4. Confrontare qualifica e presidi. L’attestato, o l’istanza, deve riferirsi alle categorie di presidi effettivamente presenti nell’edificio.
  5. Verificare eventuali subappalti. Se la ditta affida parte del lavoro ad altri, anche quei tecnici devono essere abilitati.
  6. Archiviare la documentazione. Copia degli attestati, o degli estremi delle istanze, va conservata insieme al registro antincendio e ai rapporti di intervento.

Una ditta seria fornisce questi documenti senza difficoltà e, spesso, prima ancora che vengano richiesti.

Manutentore antincendio qualificato: il ruolo del committente

L’obbligo di controllo e manutenzione dei presidi resta in capo a chi ne ha la gestione, per esempio il datore di lavoro o il responsabile dell’attività. Affidare il lavoro a un tecnico non abilitato può esporre anche il committente a contestazioni, con conseguenze che dipendono dalla situazione concreta; in caso di sinistro, inoltre, la regolarità della manutenzione può essere oggetto di verifica anche da parte dell’assicurazione.

Per le aziende, la verifica del manutentore rientra nella valutazione dell’idoneità tecnico professionale del fornitore. Il DUVRI va invece redatto solo quando ricorrono i presupposti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, cioè in presenza di rischi da interferenza tra le attività dell’appaltatore e quelle del committente.

Per i condomini, l’applicazione del Decreto Controlli va valutata in base alle attività presenti e al contesto specifico, per esempio in presenza di autorimesse o di locali soggetti ai controlli di prevenzione incendi. In ogni caso, richiedere alla ditta incaricata la documentazione sulla qualifica dei tecnici è una buona pratica.

Checklist operativa

Per aziende, capannoni e attività commerciali

  • Elencare i presidi antincendio presenti in ogni sede.
  • Richiedere al fornitore nominativi e attestati di qualificazione dei tecnici, o gli estremi delle istanze in corso, con le categorie di presidi a cui si riferiscono.
  • Aggiornare la documentazione di qualifica dei fornitori e, se ricorrono i presupposti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, il DUVRI.
  • Verificare che il registro antincendio sia aggiornato e che i controlli periodici siano in calendario.
  • Se il fornitore non è abilitato per tutti i presidi, individuare per tempo un’alternativa.

Per condomini

Dove il Decreto Controlli trova applicazione, è buona pratica:

  • richiedere alla ditta incaricata la documentazione sulla qualifica dei tecnici;
  • verificare quali presidi sono presenti nelle parti comuni, che spesso non si limitano agli estintori;
  • allegare la documentazione al registro dei controlli;
  • informare i condomini, anche in assemblea, su come è organizzata la manutenzione.

A Venezia e Treviso il tema tocca tipologie molto diverse: dai condomini di Mestre con autorimesse interrate, ai capannoni delle zone produttive di Quarto d’Altino e Marcon, fino a negozi e strutture ricettive del centro storico, dove gli impianti devono convivere con edifici vincolati.

Domande frequenti

Da quando serve il manutentore antincendio qualificato?

Dal 26 settembre 2026. Fino alla conclusione della valutazione, e comunque non oltre il 31 marzo 2027, possono però continuare a operare anche i tecnici che hanno presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026, limitatamente ai presidi oggetto dell’istanza.

Cos’è il regime transitorio fino al 31 marzo 2027?

È la misura introdotta dal DM 22 settembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 settembre 2026: consente ai tecnici con istanza di qualificazione presentata nei termini di proseguire controlli e manutenzioni mentre la loro valutazione è in corso.

I contratti di manutenzione in essere restano validi?

Sì. Cambia chi può eseguire gli interventi: devono essere tecnici qualificati, o in regime transitorio, per i presidi dell’edificio.

La qualifica vale per tutti gli impianti antincendio?

No. L’attestato di qualificazione indica le categorie di presidi per cui il tecnico è abilitato, per esempio IRAI (P.5) o EVAC (P.6).

Come si verifica l’attestato?

Tramite il QR code presente sull’attestato o consultando gli elenchi dei tecnici qualificati dei Vigili del Fuoco. Per i tecnici in regime transitorio occorre farsi indicare gli estremi dell’istanza presentata.

Cosa si rischia se il manutentore antincendio non è qualificato?

Gli interventi potrebbero non risultare conformi al Decreto Controlli. Le conseguenze per chi gestisce l’attività o l’edificio dipendono dal caso concreto, per esempio in occasione di controlli o di un sinistro.

Vale anche per i condomini?

Dipende: l’applicazione del Decreto Controlli va valutata in base alle attività presenti e al contesto. Dove si applica, riguarda i presidi antincendio delle parti comuni.

Impianti antincendio in regola a Venezia e Treviso

Elektrosystem progetta, installa e mantiene impianti antincendio per aziende, condomini e attività commerciali nelle province di Venezia e Treviso, con abilitazione DM 37/08 lettera G. I nostri tecnici sono in possesso degli attestati di qualificazione IRAI (P.5) ed EVAC (P.6) rilasciati dai Vigili del Fuoco e mostriamo la documentazione prima di ogni intervento. Dalla sede di Quarto d’Altino interveniamo ogni giorno a Marcon, Casale sul Sile, Mestre, Venezia, Treviso e nei comuni vicini, anche con sopralluoghi per verificare presidi, controlli e documentazione.

Per informazioni è possibile contattarci allo 0422 157 0256 o scrivere a info@elek.it. Maggiori dettagli sul nostro servizio di impianti e manutenzione antincendio.

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